4.7. LA RECIPROCITÀ
Una limitazione al funzionamento del d.i.p. può essere, la c.d. reciprocità.
Con la reciprocità il richiamo al diritto straniero operato dalla norma di d.i.p. avviene se, l'ordinamento straniero richiamato, per la stessa fattispecie fà rinvio allo Stato richiamante.
L'unico caso di reciprocità, nel sistema italiano di d.i.p. è quello previsto dall'art. 5, comma 2, delle preleggi al codice della navigazione che subordina, alla condizione di reciprocità l'operatività del criterio di collegamento della legge nazionale della nave o dell'aeromobile c.d. legge di bandiera.
Link to this comment:
All Comments (0)