3.4.5. FUNZIONI DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO EUROPEO.wmv

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Uploaded by on Aug 29, 2010

3.4.5. FUNZIONI DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO EUROPEO è il potere di richiamare altre istituzioni europee a rendere conto del loro operato.

Il PE può installare commissioni di inchiesta incaricate di indagare su particolari questioni; può rivolgere interrogazioni alla Commissione; può presentare una mozione di censura motivata; può sciogliere la Commissione e costringerla alle dimissioni; può rivolgere interpellanze sull'attività del Consiglio.

A) Controllo sugli atti
II controllo del Parlamento Europeo si esercita sugli atti:
— del Consiglio: riguarda essenzialmente il bilancio;
— della Commissione: ha per oggetto la Relazione Generale annuale.
B) Controllo sul bilancio
II potere di controllo del Parlamento Europeo sul bilancio comunitario rappresenta elevata in un sistema di finanziamento basato sui contributi degli Stati membri.
C) Controllo sulle istituzioni
Detto si rivolge sulle istituzioni sottoposte al controllo del Parlamento della:
— Commissione. Il Parlamento dispone uno strumento di controllo giuridico che è la mozione di censura (art. 214 del Trattato CE); Un ulteriore strumento di controllo politico, è dato dalle interrogazioni che ciascun parlamentare può porre alla Commissione;
— Consiglio. Il Parlamento dispone di strumenti di controllo politico, quali i pareri consultivi e le interrogazioni .
D)Il controllo sull'apparato amministrativo ha come obiettivo la salvaguardia dei diritti degli Stati e delle persone fisiche o giuridiche, con lo scopo di garantire l'effettiva e corretta applicazione del diritto comunitario.
Gli strumenti a disposizione del Parlamento sono:
— la possibilità di nominare una commissione temporanea d'inchiesta (art. 193 TCE) che si occupa di esaminare tutte le denunce di infrazione e cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario;
— l'istituzione del mediatore europeo (art. 195 TCE), che è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica che riguardano i casi di cattiva am-ministrazione da parte degli organi comunitari.
— la previsione del diritto di petizione (art. 194 TCE), prevista per tutti i cittadini dell'Unione.

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