E' quanto prevede l'ultima bozza di ddl del 'pacchetto sicurezza' (composto da un decreto, un ddl e tre decreti legislativi) all'esame del pre-consiglio dei ministri. Nella bozza di decreto (che presuppone i requisiti di necessita' e urgenza), resta invece l'aggravamento di un terzo della pena nel caso in cui a delinquere siano gli stranieri irregolari.
Se le ultime versioni del decreto legge e del ddl che compongono il 'pacchetto sicurezza' non verranno modificate, il governo sembra aver scelto un doppio binario per il contrasto all'immigrazione clandestina: con il dl (che entra in vigore immediatamente e che deve essere convertito in legge entro 60 giorni) si e' scelta la strada piu' 'soft' dell'aggravante di pena per il clandestino che delinque, mentre con il ddl si vuole introdurre il reato di clandestinita' 'in toto' (così come vuole il ministro dell'Interno Maroni), ma lasciando aperta la possibilita' di meglio definire la tipologia del reato con il dibattito parlamentare.
Il reato di "ingresso illegale nel territorio dello Stato" e' previsto dall'art.7bis (su un totale di 16) della bozza di ddl che va a modificare il testo unico sull'immigrazione del 1998 e che così recita: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del presente testo unico e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni". Il raccordo tra la norma da introdurre per decreto, l'aggravante, e quella del ddl, il reato di clandestinita', resta un nodo che dovra' inevitabilmente essere sciolto nell'iter parlamentare.
NELLA BOZZA DL PATTEGGIAMENTO PER REATI 'INDULTABILI
Esclusa l'ipotesi di sospensione del processo per 60 giorni e la possibilita' di patteggiare i reati commessi prima del 31 dicembre 2001, l'ultima bozza del decreto legge sul 'pacchetto sicurezza' riapre in ogni caso i termini per consentire al pm o all'imputato, a processo in corso, di chiedere il patteggiamento per tutti i reati 'indultabili' (l'omicidio, la rapina, il furto, ma anche corruzione ereati finanziari etc, per i quali l'indulto prevedeva uno sconto di pena di tre anni). La bozza di dl, all'articolo 2, comma 2, prevede che, per valutare la richiesta dell'imputato o del difensore, "il giudice assegna un termine non superiore a quindici giorni per valutare l'opportunita' della richiesta. I termini di prescrizione cautelare restano, in tale ipotesi, sospesi sino alla data dell'ultimo rinvio". Questo punto della bozza di dl - secondo quanto si e' appreso - potrebbe essere un nodo da sciogliere a livello politico, all'interno della stessa maggioranza.
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come si fa?? se ne stanno a casa loro!
r3dd3vil82 2 years ago 4
finalmente
ioappoggioronpaul 3 years ago