Uploaded by GniccheArezzo on Jan 4, 2012
Dopo la condanna di Nuove Acque e dell'AATO n.4 Alto Valdarno, emessa dal TAR della Toscana e confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato, a restituire agli utenti del servizio idrico la somma complessiva di circa 800.000 euro, per l'una tantum illegittimamente imposta agli utenti sulla quota fissa, Nuove Acque viene nuovamente condannata dal Giudice di Pace di Arezzo a rimborsare la quota di depurazione non dovuta, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale del 2008, calcolandola in maniera retroattiva per dieci anni, invece che per cinque, come ritenuto da Nuove Acque. Il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n.649/2011, ha infatti accolto il ricorso presentato dal signor Papini Settimio, assistito dall'avvocato Sandro Ponziani, del foro di Città di Castello, con riguardo "all'accertato diritto di avere la restituzione degli importi indebitamente anticipati a Nuove Acque dal 3/10/2000 al 15/10/2008". La causa ha preso il via dal ricorso presentato dal sig. Settimio Papini, il quale, pur non essendo servito da alcun impianto di depurazione, aveva sempre corrisposto la quota di tariffa riferita alla depurazione, e quindi, in base alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, aveva diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. A seguito della Legge n. 13/2009, si è tuttavia stabilito che il rimborso poteva avvenire anche scaglionato nel tempo, fino al 2014; ma non si è stabilito per quanti anni indietro avrebbe dovuto essere calcolato il rimborso. L'Autorità di Ambito e Nuove Acque, ovviamente, hanno optato per una interpretazione restrittiva, lesiva dei diritti degli utenti, volta a rimborsare la depurazione calcolandola solo sui cinque anni antecedenti la domanda di rimborso. Il Giudice di Pace di Arezzo, in persona del dottor Claudio Dal Savio, ha invece accolto quanto sostenuto dall'avvocato Ponziani, secondo il quale il rimborso doveva essere calcolato in maniera retroattiva per dieci anni ( e non cinque), trattandosi di somme indebitamente percepite da Nuove Acque, e quindi soggette al regime di cui all'art. 2033 c.c. (come più volte ribadito anche da numerose Sezioni Regionali della Corte dei Conti). La sentenza assume pertanto una notevole importanza, considerato che Nuove Acque dovrà rimborsare al ricorrente, e agli altri utenti non serviti da impianti di depurazione funzionanti, che faranno ricorso, una somma pari quasi al doppio di quanto altrimenti Nuove Acque avrebbe rimborsato. A questo proposito, da una recente relazione dell'ATO 4, emerge che sulla base delle istanze finora pervenute a Nuove Acque (oltre 18.000) la cifra complessiva da rimborsare di depurazione è stimata in circa 2,6 milioni di euro di cui solo la minima parte è già stata rimborsata. Ma tale importo è stato calcolato con l'ipotesi della prescrizione quinquennale e quindi è destinato ad aumentare notevolmente, fino a quasi raddoppiare. Peraltro, secondo le elaborazioni del Comitato Acqua Pubblica e della stessa Nuove Acque spa, vi sono almeno altri 15.000 utenti che hanno diritto al rimborso; essi devono presentare quanto prima la domanda di rimborso alla società Nuove Acque poiché solo in questo modo avranno diritto ad avere indietro il canone di depurazione versato negli anni passati pur non essendo allacciati al depuratore.
Comitato Acqua Pubblica Arezzo, 3 gennaio 2011
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