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Parte 3 qui: http://www.youtube.com/watch?v=QtqEdH... Nagualismo o sciamanesimo tolteco. Migliaia di anni fa, nel Messico precolombiano, migliaia di donne e uomini cominciarono cominciarono un percorso di esplorazione dell'ignoto che prosegue oggi sotto nuove forme e, grazie all'impegno dei nuovi toltechi, è stato messo a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi a questo sistema di conoscenza. Il nagualismo pone le sue basi sul fatto che l'universo è un insieme di campi di energia e che noi, tutti, siamo in grado di percepire direttamente questa energia così come fluisce nell'universo stesso; se non lo facciamo è solo in seguito ai processi di educazione percettiva e socializzazione cui siamo stati sottoposti. I toltechi hanno quindi messo a punto una serie di tecniche utili a guidarci in un processo di rieducazione dei nostri processi di interpretazione del mondo, tali da permetterci infine di riappropriarci di ciò che di più profondo ci appartiene: la totalità di noi stessi. Il sistema di conoscenza tolteco si articola in tre grandi aree di lavoro: * la maestria della consapevolezza (percepire l'energia) * l'arte dell'agguato (guidare la percezione dell'energia) * la padronanza dell'intento (gestire consapevolmente l'energia) Queste tre aree di lavoro sono strettamente interconnesse e quindi, nel nostro percorso, vengono portate avanti in parallello attraverso tappe mirate al raggiungimento di scopi specifici. L'obiettivo degli sforzi dei toltechi è duplice; da un lato fare sì che ognuno possa ricordarsi di se stesso, della propria natura energetica, dei propri collegamenti con il resto del mondo e, dall'altro cominciare ad utilizzare pragmaticamente questa nuova visione della realtà.
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Credits: Nel solo ho voluto citare un tema gli amici Evershine: http://www.youtube.com/user/Evershine...
TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA
Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
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