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http://www.agustinamigo.com arranged and performed by Agustin Amigo for solo acoustic guitar Tunig: Standard Capo: Kyser short cut on 2nd fret Guitar: Andreas Cuntz CWG23+ Indian Rose Strings: Elixir Bronze 80/20 "Time After Time" is a song by American singer Cyndi Lauper, released as the second single from her album She's So Unusual. It reached number one on the U.S. Billboard Hot 100 chart on June 9, 1984, and remained there for two weeks. Worldwide, the song is her most commercially successful single after "Girls Just Want to Have Fun", and reached number three on the UK Singles Chart and number six on the ARIA Singles Chart. The Rolling Stone and MTV: 100 Greatest Pop Songs ranked it at No. 66. "Time After Time" was nominated for Song of the Year at the 1985 Grammy Awards. The ballad is considered a classic of the 1980s and is still played frequently on adult contemporary radio. The song is known for its numerous covers by a wide range of artists, including an instrumental version by Miles Davis. An acoustic version was sung by Lauper on her 2005 album, The Body Acoustic. In this version, Sarah McLachlan provided backing vocals. guitare violao gitarre guitarra guitar chitarra
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Scarica l' mp3 (include il "remix kit"): http://www.diktatorlab.com/CanSonePeB... o usa la funzione "remix" di youtube qui: http://youtu.be/4ffpnTO9cXs Regolamento per il concorso "Rubinetto d' oro": Sono benvenuti brani di gruppi che includono il tema e remix di qualsiasi tipo. Carica il tuo video su youtube e inviami il link tramite la posta di youtube (spazio esaurito per i video risposta) Visibilità per tutti i partecipanti, speciale considerazione per il vincitore che verrà scelto dagli utenti, buon divertimento ;) Christ Rider Theme: http://www.diktatorlab.com/ChristRide... Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christi...
TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale"
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